Articolo 4 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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5 gennaio 1991
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29 febbraio 1992
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1 settembre 1996
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1 luglio 1998
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera e)) che il presente articolo, comma 2 e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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