Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 gennaio 1991
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Versione
1 settembre 1996
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Versione
1 luglio 1998
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera e)) che il presente articolo, comma 2, lettere b), c), d) ed e) e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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