Articolo 4 del Decreto 15 febbraio 2012, n. 23
Articolo 3Articolo 5
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4 aprile 2012
Art. 4. Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.
2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario:
a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;
b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e' necessario - fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Entrata in vigore il 4 aprile 2012
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