Articolo 30 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 29Articolo 30 bis
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Art. 30. (Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili) 01. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((31)) .
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((31)) 1-bis. All' articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".
1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , dopo le parole: "la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie".
1-quater. All' articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "e che utilizzino il medesimo tracciato" fino a: "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari";
b) al terzo periodo, le parole: "piu' del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "piu' del 30 per cento".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((31)) 2-bis. All' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 , dopo le parole: "le regioni prevedono" sono inserite le seguenti: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014,".
2-ter. All' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 , le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014".
2-quater. All' articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 , dopo le parole: "a partire da rifiuti" sono inserite le seguenti: ", compreso il gas di discarica,".
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualita' dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera".
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo".
2-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . ((31)) 2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

-------------- AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2024
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