Articolo 19 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 26Articolo 19 bis
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Art. 19. (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica) 1. All' articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.";
b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
Entrata in vigore il 13 febbraio 2019
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