Articolo 12 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 17Articolo 12 bis
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21 agosto 2014
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21 luglio 2017
Art. 12. (Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)) .
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell' articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 .
4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, le Autorita' ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.
Entrata in vigore il 21 luglio 2017
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