Articolo 21 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Articolo 14Articolo 22
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25 giugno 2014
Art. 21. (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie) 1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , dopo le parole: "sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte le seguenti: "o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori qualificati ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ";
2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e' sostituito dal seguente:
"9-bis. La ritenuta di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 , emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.".
Entrata in vigore il 25 giugno 2014
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