Art. 30-sexies. (( (Disposizioni in materia di biocarburanti). )) (( 1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , da emanare entro il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all' articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e successive modificazioni, e' soppresso ))
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all' articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e successive modificazioni, e' soppresso ))