Commentario1

  • 1D.P.R., 02/08/2010 n° 164Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2010

Giurisprudenza4

  • 1TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/10/2023, n. 604
    Provvedimento: Pubblicato il 20/10/2023 N. 00604/2023 REG.PROV.COLL. N. 00302/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 302 del 2023, proposto da International School Of Bologna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dalla Verita', Marco Dugato e Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro USR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia MA, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, …
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    • violazione di legge·
    • sospensione del procedimento autorizzativo·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diniego di autorizzazione·
    • art. 366 d.lgs. 297/1994·
    • autorizzazione di attività di scuola straniera·
    • illegittimità del provvedimento·
    • silenzio assenso·
    • violazione di regolamento·
    • annullamento d'ufficio·
    • eccesso di potere·
    • difetto di istruttoria·
    • accreditamento scuola straniera·
    • sostituzione della motivazione

  • 2TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 469
    Provvedimento: Pubblicato il 19/07/2023 N. 00469/2023 REG.PROV.COLL. N. 00926/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 926 del 2022, proposto da International School Of Rimini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Dalla Verita' e Marco Dugato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, USR - Ufficio Scolastico Regionale …
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    • autorizzazione amministrativa·
    • termine perentorio·
    • violazione art. 21-septies e 21-nonies L. 241/90·
    • legittimità costituzionale art. 21-nonies L. 241/90·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza di potere in astratto·
    • annullamento d'ufficio·
    • nullità provvedimento amministrativo·
    • stabilità degli atti amministrativi·
    • eccesso di potere

  • 3TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/07/2020, n. 8734
    Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2020 N. 08734/2020 REG.PROV.COLL. N. 04499/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18; contro -OMISSIS- non costituita in giudizio; Ministero dell'Istruzione, in persona del …
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    • art. 1 della legge n. 62/2000·
    • difetto di giurisdizione·
    • International Baccalaureate·
    • art. 56 c.p.a.·
    • tutela della privacy·
    • D.P.R. n. 164/2010·
    • art. 84 del d.l. n. 18/2020·
    • riconoscimento dei titoli di studio internazionali·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 11 c.p.a.·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • art. 60 c.p.a.·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • equiparazione dei titoli di studio·
    • misure cautelari monocratiche

  • 4Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 21/04/2010, n. 1735
    Provvedimento: N. 01573/2010 AFFARE Numero 01735/2010 e data 21/04/2010 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 12 aprile 2010 NUMERO AFFARE 01573/2010 OGGETTO: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Schema di regolamento recante: “ Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)”; LA SEZIONE Vista la nota prot. n. Prot/A00/UffLeg/1421 del 26 marzo 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Esaminati gli atti …
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e' riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.
    2. Ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
    Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche.
  • Art. 2. 1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento, previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneita' sara' accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2. ((1)) 2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. ((1)) 3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisera' le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
    4. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisira', per la determinazione delle affinita', il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    5. L'iscrizione nell'elenco puo' essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneita', o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
    --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 febbraio 1992, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 , si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo status giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturita'.
    Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturita' puo' valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 ".
  • Art. 3. 1. In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 , e' iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 2 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo.
    2. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal precedente articolo 2 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.
    NOTE

    Nota all' art. 3:
    Il D.P.R. n. 102/1978 reca norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste, il relativo art. 46 cosi' recita:
    "Art. 46. - In considerazione delle finalita' culturali perseguite dai collegi del Mondo Unito e dall'apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nell'area del Friuli-Venezia Giulia, si consente la realizzazione in Duino-Aurisina, di un collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari.
    Per la realizzazione in Duino-Aurisina del collegio di cui al precedente comma la regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi sul fondo di cui all'art. 70 dello statuto d'autonomia o, comunque, da altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, potra' procedere all'acquisto di beni mobili ed immobili, al restauro ed all'adattamento di edifici, alla costruzione di nuovi edifici, alla sistemazione di aree ed, in genere, all'apprestamento di tutte le occorrenti strutture mobili ed immobili, direttamente o mediante concessione a soggetti pubblici o privati.
    I beni e le strutture, di cui al precedente comma, saranno messe dalla regione gratuitamente a disposizione dal collegio, mediante convenzione con l'ente gestore".