Articolo 16 del Decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218
Articolo 15
Versione
18 dicembre 2010
Art. 16. Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , sono apportate, altresi', le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» e' sostituita dalla seguente: «10»;
b) all'articolo 7, capoverso articolo 111, comma 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» e' soppressa ed e' sostituita dalla seguente: « , ».
2. All'articolo 14, comma 1, lettera a), prima della parola: «corso», e' inserita la seguente: «un».
3. All'articolo 14, comma 1, lettera b), la parola: «ad» e' sostituita dalla seguente: «di».
4. All'articolo 14, comma 1, lettera c), la parola: «indetta» e' sostituita dalla seguente: «indetto».
5. All'articolo 16, comma 1, le parole: «128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-quinquies, comma 1, e 128-septies».
6. All'articolo 17, comma 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto».
7. All'articolo 24, comma 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi».
8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente nelle premesse, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 33;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legislativo:».
- Si riporta il testo vigente dell' art. 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premese, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ). - 1. Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
«Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106.
Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell' art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Gli intermediari finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
Art. 107.
Autorizzazione
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 108.
Vigilanza
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 109.
Vigilanza consolidata
1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle societa' finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lettera b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma 1. L'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
Art. 110.
R i n v i o
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.
Art. 111.
Microcredito
1. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'art. 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' di capitali;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
4. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L'iscrizione nella sezione speciale e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c) ed e).
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
Art. 112.
Altri soggetti operanti nell'attivita'
di concessione di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall' art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa' consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'art. 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art. 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 112-bis.
Organismo per la tenuta dell'elenco
dei confidi
1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'art. 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' degli organi di gestione dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.
Art. 113.
Organismo per la tenuta dell'elenco
di cui all'art. 111
1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'art. 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco nonche' delle relative sezioni separate; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 111, comma 5.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco e dalle relative sezioni separate:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
7. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.
Art. 113-bis.
Sospensione degli organi di amministrazione
e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo' avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 76, commi 2 e 4.
Art. 113-ter.
Revoca dell'autorizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'art. 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 114-terdecies.
Art. 114.
Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art.
106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14, del decreto legislativo 13 agosto 2010, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Requisiti di Professionalita'). - 1.
L'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, di cui all' art. 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
b) frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attivita' finanziaria;
c) possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo di cui all' art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , secondo le modalita' da questo stabilite.
2. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all' art. 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
a) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
1) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare;
3) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro societa' di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
b) il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate alla lettera a);
c) l'amministratore unico, l'unico socio della societa' a responsabilita' limitata, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
3. L'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all' art. 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' altresi' subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.».
- Per il testo vigente dell' art. 16, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , si veda la nota all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente dell' art. 17, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 , cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Incompatibilita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , individuare le ulteriori cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e di mediatore creditizio.
2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attivita' di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attivita' di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'art. 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attivita' di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attivita'.
3. Le societa' di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o societa' che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.».
- Si riporta il testo vigente dell' art. 24, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Esame e aggiornamento professionale). - 1.
L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita' dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare i requisiti di professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
2. L'esame deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalita' di partecipazione e svolgimento dell'esame, garantendo adeguata pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso.
4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi sono tenuti all'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attivita' prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5.
5. L'Organismo stabilisce gli standard dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi di formazione, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio, sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria.
6. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2010
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