Articolo 3 del Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
Articolo 2
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13 luglio 2016
Art. 3. Disposizione transitoria 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 13 luglio 2016
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