Articolo 7 - Accordo della Legge 3 novembre 2016, n. 209
Articolo 6Articolo 8
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22 novembre 2016
Art. 7.
Richieste di assistenza

1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita' delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti:
per la Repubblica italiana:
il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno.
3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorita':
per la Repubblica italiana:
le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine;
per la Repubblica d'Austria:
le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo.
Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorita' interessate.
Entrata in vigore il 22 novembre 2016