Art. 6.
Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale
Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:
a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare reciprocamente contenuti didattici;
b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;
c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.
Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale
Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare:
a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare reciprocamente contenuti didattici;
b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale;
c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.