Articolo 4 del Decreto 3 febbraio 1998, n. 21
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 febbraio 1998
Art. 4. Svolgimento delle sedute 1. Per la validita' delle sedute del CUN e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Le modalita' di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonche' le modalita' di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1998
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