Art. 4. Svolgimento delle sedute 1. Per la validita' delle sedute del CUN e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Le modalita' di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonche' le modalita' di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
2. Le modalita' di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonche' le modalita' di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.