Articolo 4 del Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
Articolo 3Articolo 5
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1 dicembre 2005
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29 gennaio 2006
Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi 1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , e' sostituito dal seguente: "3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. ((Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese)) . La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".
Entrata in vigore il 29 gennaio 2006
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