2. Fermo quanto previsto dall' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. (2)(2a)
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) .
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 , restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che l' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro. --------------- AGGIORNAMENTO (2a) Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290 , come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso l' articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.