Art. 5. 1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 , le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione ((prevista dalle vigenti disposizioni)) . La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
2. L'individuazione delle aree e' effettuata ai sensi dell' articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 . Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneita'.
3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
2. L'individuazione delle aree e' effettuata ai sensi dell' articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 . Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneita'.
3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 .