Articolo 19 - Convenzione della Legge 29 novembre 1980, n. 844
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 dicembre 1980
ARTICOLO 19.
(Funzioni pubbliche).

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario e' un nazionale e un residente di detto Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
4. Le pensioni pagate nel quadro di un sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in quest'ultimo Stato.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1980
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