Art. 27.
La sede e la data degli esami di cui agli articoli 20 e 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , vengono fissate dal medico provinciale di concerto con il provveditore agli studi.
Di esse viene data notizia nel Foglio annunzi legali della provincia sede degli esami almeno un mese prima della data degli esami stessi.
La commissione presso ogni provincia e' composta in conformita' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 della legge succitata.
I componenti di cui alle lettere a) e c) del menzionato art. 8 della legge vengono scelti tra i direttori e gli insegnanti delle scuole della provincia o, se del caso, di province viciniori, previste dagli articoli 4 e 23 della legge anche tra il personale cessato dal servizio. Il componente di cui alla lettera d) viene designato dal provveditore agli studi della provincia sede di esame.
Qualora il numero dei richiedenti sia in una provincia inferiore a 20 o, su proposta del medico provinciale, per gravi difficolta' di funzionamento della commissione, il Ministro per la sanita' puo' disporre la trasmissione delle domande al medico provinciale viciniore nella cui provincia abbia sede una scuola debitamente autorizzata.
La sede e la data degli esami di cui agli articoli 20 e 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , vengono fissate dal medico provinciale di concerto con il provveditore agli studi.
Di esse viene data notizia nel Foglio annunzi legali della provincia sede degli esami almeno un mese prima della data degli esami stessi.
La commissione presso ogni provincia e' composta in conformita' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 della legge succitata.
I componenti di cui alle lettere a) e c) del menzionato art. 8 della legge vengono scelti tra i direttori e gli insegnanti delle scuole della provincia o, se del caso, di province viciniori, previste dagli articoli 4 e 23 della legge anche tra il personale cessato dal servizio. Il componente di cui alla lettera d) viene designato dal provveditore agli studi della provincia sede di esame.
Qualora il numero dei richiedenti sia in una provincia inferiore a 20 o, su proposta del medico provinciale, per gravi difficolta' di funzionamento della commissione, il Ministro per la sanita' puo' disporre la trasmissione delle domande al medico provinciale viciniore nella cui provincia abbia sede una scuola debitamente autorizzata.