Articolo 24 del Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 23Articolo 25
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 24 del Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103Abrogato
Versione 19 giugno 1968
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Versione 24 febbraio 1983
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Versione 17 marzo 1999
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999, N. 42))
Entrata in vigore il 17 marzo 1999
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 7002
Massima: In tema di colpa professionale, il tecnico di radiologia medica, competente ad effettuare esami diagnostici, è titolare di posizione di garanzia, limitatamente alla gestione dei rischi relativi alla corretta esecuzione di tali esami. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era esclusa la responsabilità di un tecnico di radiologia medica che aveva omesso la pronta refertazione di una TAC, implicante l'indicazione della patologia che affliggeva il paziente, sul rilievo che trattavasi di rischi estranei alla sua figura professionale).
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