Articolo 10 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 ottobre 2015
Art. 10. Confisca 1. Dopo l' articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.».
Entrata in vigore il 22 ottobre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente