Articolo 9 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
Articolo 8Articolo 10
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22 ottobre 2015
Art. 9. Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione 1. L' articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.».
Entrata in vigore il 22 ottobre 2015
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