Articolo 10 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 dicembre 1975
Art. 10.


Il medico provinciale, ricevuta dal sindaco la dichiarazione, potra' fare eseguire dalla speciale commissione tecnico-sanitaria ed a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascera' l'autorizzazione per la risaia, oppure la neghera' seguendo, in questo ultimo caso, la procedura indicata dall' art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie .
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente