Ogni comune nel cui territorio si pratica la coltura a riso, deve provvedere a proprie spese, a mezzo persona tecnica (ingegnere o geometra) ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alla designazione della zona di rispetto in base agli articoli 2 e 4, su planimetria regolare in scala non minore di 1:
5.000.
Detta planimetria verra' trasmessa in triplo esemplare alla provincia, per l'approvazione da parte della giunta provinciale, previo parere della speciale commissione tecnico-sanitaria, di cui all'art. 12, che puo' proporre se necessario, maggiori distanze. Le spese per i sopraluoghi di controllo di detta commissione, sono a carico dei comuni.
I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo da rimanere inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste nell'art. 2 del presente regolamento.
Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.