Articolo 16 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 dicembre 1975
Art. 16.


Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie e' minore di 100 metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:
a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato;
b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;
c) le stanze da letto con un'area di almeno mq 10, una capacita' non inferiore ai 28 mc per un'altezza media di mt 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;
d) tutti gli ambienti interni colorati a calce;
e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonche' le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche;
f) le predette abitazioni devono essere, inoltre, fornite di luce artificiale in quantita' sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e di tutti i servizi.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
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