I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) gli ambienti per uomini adulti devono essere separati da quelli per donne;
b) essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra terreno bene asciutto e sistemato, a guisa di non permettere ne' la penetrazione dell'acqua nella costruzione ne' il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buone chiusure;
e) essere forniti di lampade per la illuminazione notturna ed essere riscaldati durante la stagione fredda;
f) avere aperture difese contro la penetrazione di insetti alati.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, attaccapanni e di una mensolina. E' vietato l'uso di letti sovrapposti.
La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore ai mq 3,50 per persona.
In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina, di refettorio, latrine adatte, docce e lavandini per la pulizia personale.
Per quanto non e' qui previsto, si fa riferimento alle norme della legge 17 marzo 1956, n. 303 .
Qualora per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, potra' consentirsi, su richiesta degli interessati, che la concimaia venga situata anche a distanza minore.