Articolo 11 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 dicembre 1975
Art. 11.


Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dai comuni e dall'ufficio sanitario provinciale, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo il modulo allegato n. 2.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
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