Ove nella stessa proprieta' del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sara' vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell' art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie .