Articolo 15 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 dicembre 1975
Art. 15.


Ove nella stessa proprieta' del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sara' vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell' art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie .
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
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