Articolo 20 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 dicembre 1975
Art. 20.


Il reclutamento delle mondine deve avvenire in base alle norme stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del lavoro.
Non possono impiegarsi fanciulle minori di 14 anni, le donne in stato di gravidanza, in conformita' delle disposizioni in vigore, e le aventi un'eta' superiore a quella di 65 anni.
Le mondine devono presentare un certificato di visita medica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risultano esenti non soltanto le malattie trasmissibili ma anche da malattie nervose e costituzionali ed idonee ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente il lavoro di risaia. Il rilascio di detto certificato va effettuato gratuitamente.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
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