Articolo 21 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 dicembre 1975
Art. 21.


In caso di necessita', l'ufficio sanitario provinciale potra' disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalita' degli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie .
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
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