Articolo 5 del Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto
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6 dicembre 1975
Art. 5.


Ferme restando le disposizioni di cui all' art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , potra' nella zona di rispetto essere permessa eccezionalmente ed a tempo determinato, l'attivazione di risaie in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso.
Non sara', peraltro, ammessa alcuna deroga per i terreni posti nei due terzi, interni rispetto alle distanze di cui all'art. 2.
Si intendono terreni di natura e positura paludosi soltanto quelli nei quali siano evidenti i caratteri di zona palustre, abbondino di piante tipiche emergenti palustri, vi sia una flora caratteristica, ed il fondo sia costituito di strati periodici sovrapposti di sostanza organica in decomposizione, che non renda possibile una coltura qualsiasi se non dopo un periodo adeguato di trasformazione ed ossidazione dei terreni.
La dimostrazione che nei terreni paludosi non sia possibile altra coltura che quella del riso, deve essere fornita con elementi di tecnica agraria, esclusi gli elementi economici.
Le dichiarazioni per attivare risaie nelle zone di rispetto devono essere presentate colla procedura fissata dal successivo art. 8.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1975
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