Articolo 4 del Decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156
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28 giugno 1987
Art. 4.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 29 FEBBRAIO 1988, N. 48
Entrata in vigore il 28 giugno 1987
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