Articolo 10 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
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16 luglio 1998
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11 maggio 2000
Art. 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) negli articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
b) nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione";
c) nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa";
d) l'articolo 322 e' abrogato;
e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
2) nel quarto comma, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa";
f) all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa".
2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista ((nell'articolo 318)) dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 , concernenti violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa. ((1))
3. l richiami all' articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie.
4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo";
b) all'articolo 49, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6.
Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Entrata in vigore il 11 maggio 2000
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