a) all'articolo 55, nel terzo comma, le parole "delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative";
b) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.";
c) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.";
d) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.";
e) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.";
f) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 13 nonche' della lettera q) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a - p) (Omissis);
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro e' cosi' modificato dal presente decreto:
"Art. 55 (Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione). - Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento".
- Si riportano il comma 3 dell'art. 56 nonche' gli articoli 70 e 75 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro , i cui testi vengono abrogati dall'art. 1 del presente decreto:
"Art. 56 (Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio). - 1-2. (Omissis).
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva".
"Art. 70 (Tardivita' del pagamento). - 1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa."
"Art. 75 (Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse). - 1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio".