Articolo 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
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1 aprile 1998
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11 maggio 2000
Art. 12. Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicita', e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.";
b) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 " sono sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie";
c) l'articolo 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi
moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre
compiuto."; d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire ((centomila)) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. ((2))
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.".
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Entrata in vigore il 11 maggio 2000
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