a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione ((se risultanti dal bilancio)) e all'operativita' in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; ((9)) b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate ((a seguito della valutazione delle attivita' e passivita' al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivita' complessiva)) . ((9)) 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva e' integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
3. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.
(( 3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate )) ((9)) 4. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, ((2358, sesto comma)) , 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile . ((9)) (( 5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi )) ((9)) 6. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 , ha disposto (con l'art. 19-quater, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018".