Articolo 4 del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Articolo 2 bisArticolo 5
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Art. 4. Bilancio di esercizio 1. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'articolo 2 che esercitano la facolta' di cui all'articolo 3, comma 2, e le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali.
6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta' previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della societa'. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita' individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile , con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.
(( 7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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