Art. 9-ter. (Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita') 1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita', fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare ((alla IFRS Foundation)) e all 'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. 11 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell' articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare ((alla IFRS Foundation)) e all 'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
3. 11 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell' articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.