Articolo 8 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 12
Articolo 7Articolo 9
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3 marzo 2015
Articolo 8

Riservatezza

Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita' competenti delle Parti sono tenute segrete.
Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalita' specificate all'articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorita' soltanto per tali finalita', comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalita' le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
Le informazioni fornite non possono essere usate per finalita' diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.
Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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