Articolo 12 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 12
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 marzo 2015
Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo e' soggetto a ratifica delle Parti in conformita' con le rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'atto dell'entrata in vigore l'Accordo avra' effetto:
a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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