Articolo 11 - Accordo della Legge 10 febbraio 2015, n. 12
Articolo 10Articolo 12
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3 marzo 2015
Articolo 11

Procedura amichevole

Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.
Le autorita' competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo.
Le Parti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

Entrata in vigore il 3 marzo 2015
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