a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione; b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimita' per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150 , per i quali non e' stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 puo' essere iniziato con modalita' d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 1 della legge 25 luglio 2005, n. 150 , vedi note alle premesse.