Art. 12.
Prestazioni straordinarie
Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalita' previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.
Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sara' data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.
Resta fermo quanto disposto dal primo comma dal precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77 .
Sono fatti salvi e criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all' art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .
Sono fatte salve, altresi', le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attivita' imprevedibili causate da calamita' o da eventi naturali.
La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sara' contenuta nell'ambito del fondo di cui all' art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 .
Prestazioni straordinarie
Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalita' previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.
Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sara' data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.
Resta fermo quanto disposto dal primo comma dal precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77 .
Sono fatti salvi e criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all' art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .
Sono fatte salve, altresi', le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attivita' imprevedibili causate da calamita' o da eventi naturali.
La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sara' contenuta nell'ambito del fondo di cui all' art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 .