Art. 5.
Personale ex dipendente da organismi militari della Comunita' atlantica
Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 , e alla legge 23 novembre 1979, n. 596 , alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell'ambito della Comunita' atlantica, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale e' stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalita' previste dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 .
Personale ex dipendente da organismi militari della Comunita' atlantica
Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 , e alla legge 23 novembre 1979, n. 596 , alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell'ambito della Comunita' atlantica, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale e' stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalita' previste dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 .