Articolo 9 delle Norme del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 luglio 1983
Art. 9.
Compenso per lavoro straordinario


In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il rettore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77 , con le modalita' indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, con esclusione di ogni altra categoria di dipendenti, e' determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilita', entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennita' integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
La predetta misura oraria e' maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo.
In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie gia' previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel comma stesso, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito.
La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti delle disponibilita' degli appositi capitoli di bilancio nonche' del cap. 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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