Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55
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1 aprile 2001
Art. 6. Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati 1. La Direzione generale dei sistemi informativi auto-matizzati e' competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dei compiti di cui all' articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , e 20 ottobre 1998, n. 428 , e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 ; per i pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 ; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.
Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , ed opera, nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2.
2. Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari e' istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza e' convocata.
Note all' art. 6:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 59/1997 :
"Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o pu' contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Gli schemi de i regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione de parere delle competenti Commissioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , concerne: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell' art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 , concerne: "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 , concerne: "Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all' art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche' alla licenza d'uso dei programmi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 , concerne: " Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell' art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39/1993 :
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1, cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all' art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".
Entrata in vigore il 1 aprile 2001
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