Art. 5. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonche' dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale magistrati: attivita' preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attivita' di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura;
e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attivita' di programmazione, organizzazione e controllo.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 .
4. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 300/1999 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 102 , reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli".
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonche' dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale magistrati: attivita' preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attivita' di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura;
e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attivita' di programmazione, organizzazione e controllo.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa citta', disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 .
4. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 300/1999 , si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 102 , reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli".