Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 ottobre 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 2026 |
Commentari • 154
- 1. Accertamento Senza Contraddittorio: Cosa Sapere e Come Difendersi Con Uno Studio LegaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 novembre 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento senza contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate? Si tratta di una delle forme più insidiose di accertamento fiscale, perché il Fisco determina il reddito o i tributi dovuti senza prima ascoltare il contribuente o consentirgli di fornire chiarimenti. In altre parole, l'Agenzia emette direttamente l'avviso di accertamento senza aver instaurato quel confronto preventivo (detto “contraddittorio”) che serve a garantire il diritto di difesa. Tuttavia, l'assenza di contraddittorio può rendere l'atto nullo o illegittimo, e può essere impugnata con successo con l'assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario. Cos'è l'accertamento senza …
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Giurisprudenza • 162
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Versioni del testo
- Articolo 1Allegato 1
(ART. 1)
DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI
AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE
Art. 1.
Fonti della disciplina doganale e definizioni
1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare:
a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione;
c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano:
a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio;
b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;
c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per:
a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;
b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza;
d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale;
e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali;
f) spazi doganali: i locali nonche' le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza;
g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale;
h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose;
i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.
- Articolo 2Art. 2.
Linea di vigilanza doganale
1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale:
a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonche' degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti piu' foranei di apertura della costa;
b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremita' delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziche' il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.
- Articolo 3Art. 3.
Territori extra-doganali e punti franchi
1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.