Articolo 94 - Allegato 1 del Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141
Articolo 93Articolo 95
Versione
4 ottobre 2024
Art. 94.
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, e' ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia, in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale , se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale .
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l' articolo 240-bis del codice penale .

Entrata in vigore il 4 ottobre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente