Articolo 118 - Allegato 1 del Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141
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Art. 118.
Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale .
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all' articolo 364 del codice di procedura penale ;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8. ((Salvi i casi di confisca disposti dall'autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.))
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2025
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